Entrata in vigore della nuova legge forestale

Dal 20 ottobre entreranno in vigore le nuove norme che disciplineranno la Legge Forestale, che regolamenta, tra l’altro, l’accesso alla montagna con i mezzi a motore.
È paradossale che in un momento di profondo rinnovamento del settore motociclistico off-road, dove proliferano nuovi marchi e ci sono più modelli che mai proposti sul mercato, la persecuzione dell’amatore stia anche segnando massimi storici.
Gli amanti della moto non chiedono una radicale liberazione dell’accesso, ma un accesso regolamentato che ci permetta di godere della moto e della montagna, sempre in un quadro di rispetto e buon senso da parte dell’utente.
Noi di Trialworld lavoriamo su questo aspetto attraverso la nostra Trial School, che organizza due eventi mensili preventivamente autorizzati dalle autorità ambientali e locali in modo che tutti gli appassionati possano godere della prova in un quadro di cameratismo e formazione.

CHE EFFETTO HA SU DI NOI LA NUOVA LEGGE FORESTALE?

Non cambia molto per gli utenti di veicoli a motore, ma ci sono due questioni da tenere a mente:
1º – Sanzioni, in linea di principio, la guida al di fuori delle strade indicate sulla mappa della Rete Stradale Nazionale sarà considerata un’infrazione minore (Multe da 100 a 1.000 euro)
2° – Lascia a ciascuna Comunità la possibilità di poter estendere la circolazione dei veicoli a motore ad altre strade.
Sintesi legislativa:
121/000128 Disegno di legge che modifica la legge 43/2003 del 21 novembre 2003 sulla silvicoltura.

CAPITOLO V

Accesso alle montagne»
Sessantasei. L’articolo 54 bis è così formulato:
«Articolo 54 bis. Accesso pubblico.

  1. L’accesso del pubblico alle foreste sarà regolamentato dalle Pubbliche Amministrazioni

Competente.

  1. Le comunità autonome definiscono le condizioni alle quali i veicoli a motore possono essere autorizzati a circolare su piste forestali situate al di fuori della rete stradale e attraverso terreni forestali, al di fuori delle strade esistenti a tal fine.
  1. In nessun caso possono essere limitati gli accessi ai diritti di passaggio per la gestione agroforestale e l’attività di vigilanza e antincendio delle Pubbliche Amministrazioni competenti.
  1. L’accesso delle persone che non partecipano al monitoraggio, allo spegnimento e alla gestione può essere limitato nelle zone ad alto rischio di incendio di cui all’articolo 48, qualora il rischio di incendio lo richieda, e ciò è reso pubblico in modo visibile».

Settantaquattro. Le lettere a), c) e c) sono riformulate. g), h), j), k), l), n), (o), e p)

  1. k) Transito o sosta su strade o aree forestali in cui vi è un divieto esplicito

in tal senso, o in violazione delle condizioni stabilite al riguardo, nonché la circolazione di veicoli a motore che attraversano terreni al di fuori di strade, sentieri, piste o qualsiasi infrastruttura utilizzata a tale scopo, salvo quando espressamente autorizzato.

  1. Le infrazioni minori includono:
  1. a) I reati di cui ai commi da a) a n) / Nel nostro caso K/ dell’articolo precedente quando i fatti costitutivi dell’infrazione non hanno arrecato danno al bosco o quando, in caso di danno, esso ha costi di sostituzione inferiori a 10.000 euro o il termine per la sua riparazione o ripristino non supera i sei mesi.

Articolo 74. Importo delle sanzioni.
I reati descritti nel presente titolo sono puniti con le seguenti ammende:

  1. a) Reati minori, da 100 a 1.000 euro.

Fonte: AMVER

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